Art. 12.
(Efficacia delle norme).

      1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai programmi approvati dopo la data di entrata in vigore della presente legge; le rimanenti disposizioni del capo I si applicano alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Agli stessi programmi e proposte non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge quadro.
      2. Le disposizioni del capo II si applicano ai finanziamenti convenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.